Secondo la legge federale sulla promozione della ricerca e dell-innovazione (LPRI), attualmente la Confederazione eroga sussidi a 34 strutture di ricerca d’importanza nazionale. In risposta a due postulati presentati dalle Commissioni della scienza, dell-educazione e della cultura delle Camere federali (CSEC’s e CSEC-N) è stata svolta un-analisi relativa a questo sovvenzionamento. Il 14 febbraio 2024 il Consiglio federale ha approvato il relativo rapporto dichiarando di non ritenere necessaria una modifica della base legale.
I due postulati 20.3462 e 20.3927, dal titolo identico «Mantenere i sussidi federali a favore delle strutture di ricerca nazionali» e depositati rispettivamente dalla CSEC’s e dalla CSEC-N, incaricano il Consiglio federale di presentare i canali che intende utilizzare e le basi legali sulle quali intende fondarsi per continuare a versare, a partire dal 2025, i sussidi federali a favore delle strutture di ricerca nazionali.
Per rispondere a questa domanda, il Consiglio federale ha analizzato il finanziamento degli istituti di ricerca associati a una scuola universitaria cantonale, ossia il Swiss Tropical and Publich Health Institute, swisspeace, l’Istituto oncologico di ricerca, l’Istituto di ricerca in biomedicina e la fondazione Ricerca svizzera per paraplegici.
Oltre a beneficiare di sussidi federali conformemente all’articolo 15 LPRI, questi istituti vengono sostenuti dalle università cantonali, che a loro volta ricevono sussidi di base dalla Confederazione in virtù della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Per questo motivo, il Consiglio federale aveva valutato l’opzione di eliminare gradualmente i sussidi di cui all’articolo 15. Era dunque necessario chiarire in che modo il sostegno federale concesso in base alla LPRI si differenziasse da quello concesso in base alla LPSU.
Dal rapporto redatto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) emerge chiaramente che non sussiste un doppio sovvenzionamento dovuto a queste due leggi: vi è infatti una netta differenza sia tra i beneficiari sia tra le prestazioni sovvenzionate. Secondo il rapporto pué inoltre essere escluso un eventuale «vantaggio finanziario» derivante dall’inclusione delle prestazioni d’insegnamento e di ricerca fornite dalle istituzioni associate alle università nel calcolo dei sussidi di base ai sensi della LPSU.
Non è dunque necessario adeguare le basi legali relative ai sussidi federali.
Alla fine del 2024 il consigliere federale Guy Parmelin, capo del Dipartimento federale dell’economia, dell’educazione e della ricerca (DEFR), stabilirà i sussidi alle istituzioni di ricerca d’importanza nazionale per gli anni 2025-2028. Cié avverrà nell’ambito del quadro finanziario approvato dal Parlamento, tenendo conto dell’ordine di priorità tra le categorie di cui all’articolo 15 LPRI definito nel messaggio ERI 2025-2028 e in base alla valutazione del Consiglio svizzero della scienza.
Bericht ’Zur Förderung des Bundes von Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung nach Artikel 15 des Bundesgesetzes über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG)’
Rapport ’ Encouragement des établissements de recherche d’importance nationale par la Confédération au titre de l’art. 15 de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)
Rapporto sulla promozione da parte della Confederazione delle strutture di ricerca d’importanza nazionale secondo l’articolo 15 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) (disponibile in tedesco e francese)
Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca
http://www.wbf.admin.ch
Il Consiglio federale adotta un rapporto sulle strutture di ricerca d’importanza nazionale in risposta a due postulati
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