assicurazione contro la disoccupazione

assicurazione contro la disoccupazione

Che cos’è l’Assicurazione contro la disoccupazione?

  • L’assicurazione contro la disoccupazione (UI) è un regime assicurativo obbligatorio in Svizzera che copre tutti i lavoratori dipendenti.
  • L’assicurazione contro la disoccupazione fornisce prestazioni in caso di disoccupazione, assenze dal lavoro dovute a condizioni meteorologiche, lavoro a orario ridotto e insolvenza del datore di lavoro. Paga anche le misure di reintegrazione.
  • In caso di perdita temporanea del lavoro, i dipendenti ricevono il 70% (80% se sono obbligati a mantenere i figli) della loro retribuzione assicurata sotto forma di indennità giornaliere.
  • L’importo dell’indennità di disoccupazione dipende dal salario medio soggetto all’AVS percepito negli ultimi 6 o 12 mesi prima della disoccupazione.
  • Una persona assicurata riceve un’indennità di disoccupazione giornaliera se ha pagato i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione per almeno 12 mesi negli ultimi 2 anni prima di diventare disoccupato.

Si può ottenere l’indennità di disoccupazione come straniero?

Per ottenere il sussidio di disoccupazione è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

  • Avete lavorato in Svizzera per almeno 12 mesi nei due anni precedenti l’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione. I periodi di contribuzione in uno Stato dell’UE/AELS saranno accreditati anche se avete svolto un’attività lucrativa dopo l’ingresso in Svizzera.
  • Vivete in Svizzera.
  • Siete idonei a lavorare ("occupabili"). Ciò significa che avete bisogno di un permesso di lavoro. L’ufficio cantonale per la migrazione chiarirà se siete idonei e se avete diritto all’indennità di disoccupazione. Non esiste una regola generale, si deciderà caso per caso anche in base alle esigenze del Cantone.

Tornate in Svizzera dopo un soggiorno di ricerca all’estero e siete disoccupati: cosa fare?

In linea di principio, i cittadini svizzeri che hanno vissuto all’estero hanno diritto all’assicurazione contro la disoccupazione e all’assistenza sociale. Tuttavia, i cittadini svizzeri che vivono all’estero in uno Stato dell’UE/AELS devono, in linea di principio, far valere i loro diritti nell’ultimo Paese in cui hanno lavorato.

Gli Svizzeri all’estero che rientrano in Svizzera da un Paese non appartenente all’UE/AELS possono solitamente richiedere le indennità di disoccupazione nel nuovo Cantone di residenza. È importante che la persona possa vantare almeno 12 mesi di lavoro in Svizzera o almeno 12 mesi di lavoro all’estero e almeno 6 mesi di lavoro in Svizzera nei 2 anni precedenti la domanda.

Cosa fare in caso di licenziamento?

La procedura varia da cantone a cantone. Di norma, ci si iscrive prima presso il comune, poi presso il Centro regionale di collocamento (CAF) e infine presso la cassa di disoccupazione. Contattate l’amministrazione comunale del vostro comune di residenza, vi aiuterà a compiere i passi successivi. È importante iscriversi il prima possibile, al più tardi il primo giorno in cui si richiede l’indennità di disoccupazione. Il RAV vi inviterà a un primo colloquio.

Quante indennità di disoccupazione riceverete?

L’indennità di disoccupazione viene corrisposta sotto forma di indennità giornaliere. L’importo dell’indennità giornaliera si basa sul reddito assicurato e viene determinato in base al reddito degli ultimi 6 mesi.

A seconda della situazione personale, l’indennità giornaliera è compresa tra il 70% e l’80% (se si hanno figli) del reddito assicurato.

La cassa di disoccupazione versa mensilmente l’indennità giornaliera e invia un estratto conto scritto. L’importo dell’indennità giornaliera dipende dall’età e dal periodo di contribuzione.

Periodo di preavviso

Se il vostro datore di lavoro vi invia un preavviso di licenziamento, verificate se è legale. I datori di lavoro devono rispettare i termini di preavviso. La protezione contro il licenziamento ingiusto si applica in caso di malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, servizio civile e protezione civile. In caso di dubbio, rivolgetevi immediatamente al Centro regionale di collocamento (Regionales Arbeitsvermittlungszentrum RAV) o al vostro sindacato per ottenere consulenza e consigli.

Se il periodo di preavviso non è fissato nel contratto di lavoro, il Codice delle obbligazioni svizzero lo stabilisce come segue:

  • Periodo di prova: 7 giorni
  • 1° anno di servizio: 1 mese
  • dal 2° al 9° anno di servizio: 2 mesi
  • dal 10° anno di servizio in poi: 3 mesi.

Il vostro coniuge straniero arriva in Svizzera e non ha un lavoro

Molti coniugi stranieri di ricercatori che lavorano in Svizzera sono inizialmente disoccupati. Di norma, hanno diritto all’indennità di disoccupazione solo se hanno lavorato in Svizzera o nell’UE/AELS per almeno un anno nei due anni precedenti.
Le persone appena arrivate possono comunque contattare il Centro regionale di collocamento (Regionales Arbeitsvermittlungszentrum RAV) non appena sono in possesso di un permesso di soggiorno. Saranno accettati nel programma di collocamento e potranno frequentare un corso pagato dal fondo di assicurazione contro la disoccupazione. Le persone in cerca di lavoro devono tuttavia partecipare agli appuntamenti di consulenza presso il RAV e fornire una prova della loro ricerca di lavoro.

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