cittadini di paesi terzi

cittadini di paesi terzi

Questa pagina fornisce informazioni sui permessi di lavoro per i cittadini di Paesi terzi che desiderano lavorare in Svizzera. Per cittadini di Paesi terzi si intendono i cittadini di Paesi diversi dalla Svizzera e tutti i cittadini dei Paesi con i quali la Svizzera ha stipulato l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (attualmente l’UE e gli Stati dell’AELS).

Chi è ammesso?

  • I lavoratori provenienti da Stati terzi sono ammessi in numero limitato al mercato del lavoro in Svizzera.

  • I cittadini di Stati terzi possono essere ammessi solo se non possono essere assunti sul mercato del lavoro della Svizzera o di uno Stato membro dell’UE/AELS. Hanno la priorità i cittadini svizzeri, i cittadini dell’UE/AELS, i cittadini stranieri con un permesso di soggiorno a lungo termine o un permesso di soggiorno che consente di lavorare. I datori di lavoro devono dimostrare di non essere stati in grado di assumere un dipendente idoneo appartenente a questa categoria prioritaria, nonostante gli sforzi intensi. (Il datore di lavoro deve spiegare alle autorità perché la ricerca di un candidato idoneo non ha avuto successo).

  • Tuttavia, in alcuni casi possono essere previste eccezioni ai requisiti di ammissione, ad esempio per scienziati altamente qualificati con una laurea conseguita in Svizzera in aree o settori in cui c’è una mancanza di manodopera potenziale.

Ho un diploma universitario svizzero...

  • Per trovare un impiego, i cittadini stranieri che hanno conseguito un diploma universitario svizzero (ovvero un bachelor o un master o un dottorato di ricerca) avranno diritto a rimanere in Svizzera per altri sei mesi dal momento in cui hanno terminato la loro formazione o gli studi post-laurea. Questo periodo di sei mesi vale sia per i cittadini dell’UE/AELS che per quelli di Paesi terzi.

  • La richiesta deve essere presentata dal titolare del diploma al Comune di residenza (non viene consegnata automaticamente o tacitamente). (Il titolare del titolo di studio deve essere in grado di dimostrare che

    • ha superato con successo gli esami finali e
    • ha un reddito sufficiente e un posto dove vivere.
  • Validità: Il periodo di sei mesi decorre dalla data di notifica del successo, anche se la richiesta viene presentata successivamente o se si completano gli studi prima della scadenza del permesso di soggiorno. Questo tipo di permesso di soggiorno non è rinnovabile. Questo tipo di permesso di soggiorno non è rinnovabile, il che significa che alla sua scadenza dovrete lasciare il Paese (a meno che non abbiate un motivo legittimo per rimanere in Svizzera).

Voglio fare un dottorato in Svizzera...

  • Il dottorato di ricerca è considerato dalle autorità svizzere come una formazione, anche se si è impiegati come dottorandi (Doktorand/in, doctorant-e), assistenti o ricercatori dall’università e se si ha un contratto di lavoro. Non è necessario un permesso di lavoro per ottenere un permesso di soggiorno.

  • Presentare la domanda all’autorità per la migrazione del cantone in cui si desidera svolgere il dottorato(elenco di tutte le autorità cantonali per la migrazione). Potete anche rivolgervi alla segreteria dell’istituto in cui inizierete il dottorato. La segreteria potrebbe aiutarvi a ottenere un permesso di soggiorno.

Come ottenere un permesso di lavoro?

Avete trovato un lavoro in Svizzera. Ora avete bisogno di un permesso di lavoro. Come procedere?

In Svizzera, i datori di lavoro sono responsabili dell’ottenimento del permesso di lavoro. Presentano una domanda all’autorità cantonale competente per il mercato del lavoro o la migrazione. Queste autorità rispondono anche alle domande sulla procedura e sui documenti da presentare.

Posso aprire un’attività in proprio?

  • I titolari di un permesso C valido, il coniuge di un titolare di permesso C o il coniuge di un cittadino svizzero hanno il diritto legale di aprire una propria attività in Svizzera.
  • Tutte le altre persone non hanno il diritto legale di aprire un’attività in proprio. Devono presentare una domanda alle rispettive autorità cantonali. Oltre ai requisiti personali necessari, nella valutazione è determinante che l’impresa abbia un "effetto o un’influenza positiva duratura sul mercato del lavoro svizzero".
  • Se la domanda viene accettata dalle autorità cantonali, all’imprenditore viene concesso almeno un permesso di soggiorno di breve durata per cittadini di Paesi terzi (permesso L) o un permesso di soggiorno (permesso B). (Entrambi i permessi sono soggetti ai contingenti di permessi L e B stabiliti annualmente dal Consiglio federale).

Categorie di permessi di soggiorno e di lavoro

Sul sito web della Segreteria di Stato per la migrazione SEM troverete tutte le informazioni necessarie sui vari permessi di soggiorno per cittadini di Paesi terzi.

Link utili