assicurazione maternità

assicurazione maternità

Cosa sono le indennità di reddito (IC)?

L’indennità di reddito (IC) è un’assicurazione sociale svizzera obbligatoria che versa un’indennità per perdita di guadagno alle persone che prestano servizio nell’esercito, nel servizio civile e nella protezione civile, nonché alle donne in attesa. Tutte le persone che vivono o lavorano in Svizzera sono obbligatoriamente assicurate nell’AVS, nell’AI e nell’IC.

Chi ha diritto all’assicurazione maternità?

Le donne che, immediatamente prima della nascita del bambino, sono state assicurate all’AVS per almeno nove mesi, di cui almeno cinque di lavoro (a tempo parziale o a tempo pieno). Contano anche i contributi versati in un Paese dell’UE/AELS.

Quante indennità riceve una madre in attesa?

  • L’indennità di maternità ammonta all’80% della retribuzione media percepita con il lavoro immediatamente precedente la nascita del bambino. L’indennità viene corrisposta sotto forma di diaria.
  • L’indennità giornaliera massima ammonta a 172 franchi al giorno o a 5.160 franchi al mese, vale a dire che una dipendente ha diritto all’indennità giornaliera massima se guadagna un salario mensile di 6.450 franchi (salario annuo 77.400 franchi) o più.
  • Se si lavora a tempo parziale, l’importo delle indennità corrisponde al grado di occupazione.
  • Il diritto inizia il giorno del parto e termina al più tardi 14 settimane o 98 giorni dopo la nascita.
  • Potreste avere diritto ad altre prestazioni a seconda del vostro datore di lavoro o del cantone in cui vivete. Informatevi presso il vostro datore di lavoro se ha stipulato un’assicurazione complementare per coprire le settimane supplementari di sostituzione del reddito durante il congedo di maternità.

Congedo di paternità

Dal 1° gennaio 2021, i padri possono usufruire di 2 settimane di congedo di paternità retribuito. Possono usufruire di questo congedo entro sei mesi dalla nascita del bambino. Come l’indennità di maternità, il congedo è finanziato attraverso il sistema di compensazione del reddito (EO). Per ulteriori informazioni, visitate il sito web dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

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Fonte: avs-ai, UFAS